USURA E COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: NULLA LA CLAUSOLA SE INDICATA SOLO IN PERCENTUALE.
CORTE DI CASSAZIONE, PRIMA SEZIONE CIVILE, ORDINANZA N.19825 DEL 20.06.2022
Relativamente alla validità della clausola regolante la commissione di massimo scoperto, la Cassazione, con l’ordinanza n. 1985 del 20 giugno 2022, ha statuito che detta clausola non solo deve essere pattuita e specificata nel contratto, ma deve anche chiarire i criteri e le modalità di calcolo della stessa, chiarendo, difatti, che “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorge l’obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore su quale dovesse essere calcolata tale percentuale”.
La ratio che sottende a detto principio, è, dunque, da rinvenire nell’esigenza, per il correntista, di conoscere quando e come sorgerà l’obbligo di dover corrispondere detta commissione alla banca.
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