CARTE DI CREDITO REVOLVING E SOGGETTO NON ABILITATO : QUANDO IL CONTRATTO È NULLO.
La carta di credito revolving è una carta di credito che si differenzia dalle carte di credito tradizionali in quanto non prevede l’addebito sul conto di tutte le spese con un’unica soluzione a fine mese, ma consente di effettuare acquisti indipendentemente dai fondi disponibili sul proprio conto corrente, per ripagare poi il proprio debito nei confronti dell’istituto finanziario con rate mensili di importo costante.
Nel contratto di finanziamento revolving, ai fini della sua validità, è richiesta l’intermediazione di un soggetto iscritto all’albo e non di un semplice rivenditore.
Difatti, per non incorrere nella nullità del contratto, questo tipo di finanziamento deve essere necessariamente stipulato con l’intermediazione di un soggetto autorizzato all’attività finanziaria.
Un principio questo, saldamente confermato da numerose decisioni ABF (Decisione N. 4607 del 18 marzo 2022 Collegio di Bari; Decisione N. 3323 del 24 febbraio 2022 Collegio di Torino; Decisione n. 2203 del 07 febbraio 2022 Collegio di Napoli; Decisione n. 118 del 11 gennaio 2016 Collegio di Napoli), nonché da recenti sentenze di Tribunali e Giudici di Pace (Sentenza n. 23/2022 del Tribunale di Trieste; Sentenza del 21 giugno 2022 Tribunale di Catania; Sentenza del 25 marzo 2021 Giudice di Pace di Padova), che hanno dichiarato la nullità del contratto relativo alla carta di credito revolving stipulato per il tramite di un soggetto non abilitato.
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