TASSO EURIBOR: NULLA LA CLAUSOLA DI INTERESSI DEL MUTUO
CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, 8 SETTEMBRE 2022 N. 260.
Con la Sentenza n. 260 del 08.09.22, la Corte di Appello di Cagliari ha affermato il principio secondo cui “La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell’art. 101 Trattato Ce e dell’art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all’intesa vietata. Invero, la nullità dell’intesa antitrust a monte – recepita per determinare il tasso nel contratto a valle – comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all’Euribor”, dichiarando così nulla la clausola di interessi del mutuo indicizzato all’Euribor laddove frutto di intesa anticoncorrenziale legata alla Manipolazione dell’Euribor.
Pertanto, non rileva la nullità originaria della clausola sugli interessi al momento del perfezionamento del contratto, bensì “la perdurante efficacia o inefficacia in senso stretto della determinazione convenzionale degli interessi che si accerti divenuta in contrasto con la norma imperativa in materia di tutela della libertà del mercato e della concorrenza”.
Secondo la Corte di Appello, dunque, gli interessi del mutuo relativi al periodo contestato, andranno calcolati sulla base del tasso legale ex art. 1284 c.c..
Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo
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