SOVRAINDEBITAMENTO E PIANO DEL CONSUMATORE_ DIRITTO BANCARIO E CRISI D'IMPRESA MILANO
PIANO DEL CONSUMATORE: ESTINTA LA PROCEDURA IN CASO DI RINUNCIA PRIMA DELL’OMOLOGAZIONE.
TRIBUNALE DI LA SPEZIA, 11 AGOSTO 2022.
Quando parliamo di piano del consumatore, facciamo riferimento al piano di ristrutturazione previsto dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 attraverso il quale i consumatori che si trovano in difficoltà economiche, possono rinegoziare i propri debiti.
Il Tribunale di La Spezia, in tema di piano del consumatore, ha dichiarato che andrà dichiarata estinta la procedura nel caso in cui intervenga la rinuncia unilaterale del proponente prima dell’omologazione del piano da parte del giudice. La ratio che sottende a quanto statuito dal Giudice, è da rinvenire nell’applicazione, alla disciplina del piano del consumatore, della normativa relativa alla domanda di concordato preventivo.
Difatti, seppur identificabili come atti formalmente processuali, si caratterizzano per il loro contenuto sostanziale di atti negoziali; di conseguenza la rinuncia non soggiacerà ai principi di cui all’art. 306 c.p.c e non richiederà il consenso dei creditori sino all’eventuale omologazione
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