ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE PRESSO LA CR BANCA D’ITALIA O SIC: OBBLIGO DEL PREVENTIVO PREAVVISO.
TRIBUNALE DI POTENZA, ORDINANZA DEL 20 GIUGNO 2022.
Quando parliamo della Centrale Rischi della Banca d’Italia (CR) o dei S.I.C. (SistemidiInformazioneCreditizia),facciamo riferimento a degli archivi informativi contenenti i dati relativi ai debiti dei consumatori e delle imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario.
La CR è gestita dalla stessa Banca d’Italia, mentre i S.I.C. da istituti privati.
Nell’ipotesi di segnalazione illegittima, il soggetto segnalato correrà il rischio di un futuro diniego per la concessione di ulteriori crediti bancari, oltre che per il mantenimento di quelli già concessi, con la consequenziale valutazione d’inaffidabilità creditizia.
Il Tribunale di Potenza, con l’ordinanza del 20 giugno 2022, si è uniformato al prevalente orientamento giurisprudenziale e alle numerose pronunce arbitrali,statuendo l’obbligatorietà del preventivo preavviso in caso di segnalazione,senza distingue fra banche dati private e pubbliche.
Il Giudice potentino, difatti, ha espressamente richiamato l’art.125, comma 3, T.U.B., il quale prescrive che “i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano ad una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”.
Il Tribunale, ha altresì specificato che l’invio del preavviso deve considerarsi requisito indefettibile per la validità della segnalazione, sicché “l’omesso preavviso rende illegittima la segnalazione sia perché un organo che decide secondo diritto non può contraddire un testo normativo, sia perché un simile indirizzo costituirebbe un incoraggiamento rivolto agli intermediari ad omettere l’invio del preavviso, che è invece essenziale in quanto espressione del fondamentale principio di correttezza e lealtà nell’esecuzione del contratto e nel trattamento dei dati personali, rispondendo all’esigenza di offrire al debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione”.
Ad ogni modo, l’onere della prova del fatto che il segnalando sia stato posto in condizione di conoscere l’intenzione dell’ente creditore di procedere alla segnalazione del suo nominativo in una banca dati, incombe su quest’ultimo, che deve quindi dimostrare “sia l’invio che la ricezione dell’atto”.
Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo
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