SE LA BANCA CESSIONARIA NON DIMOSTRA LA TITIOLARITÀ DEL CREDITO VANTATO RISCHIA DI ESSERE CONDANNATA.
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SE LA BANCA CESSIONARIA NON DIMOSTRA LA TITIOLARITÀ DEL CREDITO VANTATO RISCHIA DI ESSERE CONDANNATA.
Corte di Appello di Bari - Seconda sezione Civile - Sentenza pubblicata il 02/05/2022
Chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in ragione di una cessione in blocco ex art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione, in modo da fornire la prova della propria legittimazione, salvo che il debitore intimato non abbia esplicitamente o implicitamente già riconosciuto la cessione (v. Cass. n. 4116-16).
Sul tema si è di recente espressa la Corte di Appello di Bari - Seconda sezione Civile, con sentenza pubblicata il 02/05/2022 (in allegato) la quale dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto condannando altresì la Banca cessionaria appellante al pagamento delle spese di lite e CTU in quanto, durante il corso del giudizio, non era stata in grado di provare la titolarità del proprio credito.
Nella specie, la Banca cessionaria, se da un lato aveva dimostrato la propria legittimazione attiva in quanto cessionaria di crediti genericamente indicati nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da un altro non aveva fornito alcuna prova circa la cessione contrattuale e la conseguente specifica inclusione del credito oggetto di causa in quelli oggetto di cessione.
Il solo deposito dell’avviso della cessione di crediti in blocco,infatti, di per sé, non èun elemento sufficiente ad attestare che giusto il credito oggetto di causa è effettivamente compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione.
Per tali ragioni l’appello veniva dichiarato inammissibile e la Banca cessionaria veniva condannata al pagamento delle spese di lite.