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CODICE CRISI D'IMPRESA E CONCORDATO PREVENTIVO

cd0049de_user • nov 05, 2022

CONCORDATO PREVENTIVO EFFETTO PRENOTATIVO DELLA DOMANDA_ CRISI D'IMPRESA STUDIO LEGALE MILANO_ AVVOCATI CRISI D'IMPRESA

LEGGE FALLIMENTARE E CODICE DELLA CRISI: DOMANDA DI CONCORDATO PRESENTATA DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CCII ED IN PENDENZA DI PROCEDURA FALLIMENTARE.

Tribunale Mantova, 06 Settembre 2022. Pres. Gibelli. Est. Bernardi.

 

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) di cui al D.lgs. n. 14/2019, pertanto, molte società a carico delle quali era stata instaurata una procedura fallimentare, hanno proposto domanda di concordato preventivoprenotativo, con la conseguenza di una contemporanea pendenza di due procedure: istanza di fallimento e concordato preventivo.

Come si procede in questi casi?

La domanda di concordato preventivo, depositata successivamente alla entrata in vigore del nuovo CCI ed in pendenza di una precedente procedura fallimentare avente ad oggetto la regolazione della medesima situazione di crisi e di insolvenza, dovrà necessariamente essere soggetta alla disciplina dettata dalla legge fallimentare e, pertanto, sarà qualificata come proposta ai sensi dell’art. 160, comma 6, Legge Fallimentare.

In tal senso si è espresso di recente il Tribunale di Mantova con la pronuncia del 6 Settembre 2022. - Pres. Gibelli. Est. Bernardi -, il quale, in perfetta sintonia con le precedenti pronunce sul punto, ha disposto la riunione dei due procedimenti ed ha ritenuto che “ove prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 14/2019, sia stata instaurata una procedura avente ad oggetto la regolazione della medesima situazione di crisi rispetto alla quale la successiva domanda di concordato con riserva mira a fornire una diversa soluzione, alla stregua di quanto previsto dall’art. 390 co. 2 CCI e tenendo conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità̀ secondo cui in caso di contemporanea pendenza della istanza di fallimento e di concordato tali procedure debbono essere coordinate in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi sia preferita al fallimento (cfr. Cass. 20-2-2020 n. 4343; Cass. 31-5-2019 n. 15094; Cass. S.U. 15-5-2015 n. 9935), deve ritenersi che il legislatore abbia inteso disciplinare tale fattispecie con applicazione della previgente disciplina di cui al r.d. 267/1942 (in tal senso vedasi Trib. Udine 21-7-2022).” Pertanto si ritiene che “il ricorso debba essere qualificato come proposto ai sensi dell’art. 161 VI co. l.f. con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata con riguardo alla concessione delle misure protettive di cui all’art. 54 CCI, posto che il provvedimento richiesto consegue automaticamente ex lege in virtù di quanto previsto dall’art. 168 l.f.; p.t.mT”.

 

ALLEGATO

 

 

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