CONTRATTI DI FINANZIAMENTO: DIFFORMITÀ TAEG E RIDETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI.
Tribunale di Marsala - sentenza n. 714/2022 del 27/09/2022
Il consumatore nel momento in cui stipula un contratto di finanziamento deve essere messo a conoscenza del costo complessivo dello stesso, per tali ragioni concorda l’importo da restituire, l’inizio e la durata del finanziamento, la rata da pagare e gli interessi il cui ammontare cambia in base al sistema di capitalizzazione scelto.
Onere dell’intermediario finanziario, in virtù delle norme sulla trasparenza bancaria, è anche quello di indicare all’interno del contratto di finanziamento il TAEG corretto, pena, la nullità della clausola contrattuale e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi BOT.
Spesso, tuttavia, accade che gli indicatori riportati nel contratto non siano corretti.
Il Tribunale di Marsala si è espresso di recente su un caso analogo. Nella specie, dopo aver disposto una Consulenza Tecnica d’Ufficio, ha accertato che la banca, violando l’art. 125 bis del TUB, aveva pubblicizzato un TAEG errato rispetto a quello effettivamente applicato, causando, quindi, un maggior esborso a carico del mutuatario.
Così si legge: “Laddove il TAEG indicato risulti scorretto ciò determina la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall’art.117 e 125-bis del TUB.(…)Infine, è risultata altrettanto fondata l’eccepita inclusione degli interessi di preammortamento nel piano di ammortamento, unitamente alla voce di capitale erogato: siffatta modalità di calcolo ha comportato l’applicazione degli interessi contrattualmente pattuiti anche agli interessi relativi al preammortamento, comportando, di fatto, la violazione dell’art. 1283 c.c., con un illegittimo maggior esborso a carico del cliente pari ad € 191,91.”
Per tali ragioni, accogliendo integralmente la richiesta avanzata dal mutuatario, il Giudice condannava quindi la banca alla restituzione delle somme versate in eccedenza oltre che al pagamento delle spese di lite e CTU.
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