Blog Post

BUONI POSTALI FRUTTIFERI: ANCHE LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SI OPPONE ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.

cd0049de_user • 8 ottobre 2022

RIMBORSI BUONI FRUTTIFERI POSTALI

BUONI POSTALI FRUTTIFERI: ANCHE LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SI OPPONE ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.

 

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, 21 GIUGNO 2022, N. 1308.

 

La Suprema Corte di Cassazione, con riguardo alla vicenda dei buoni fruttiferi postali, si è espressa a favore dell’atteggiamento assunto da Poste Italiane che nell’apporre i timbri della nuova serie trentennale Q sui documenti della precedente serie P, aveva modificato il tasso solo per i primi 20 anni ma non per il periodo successivo, ritenendo che “una mera imperfezione materiale nell’apposizione di timbri, non potesse essere considerata come espressiva di una manifestazione di volontà concludente”.

Con la Sentenza allegata, invece, in contrasto con la posizione della Suprema Corte di Cassazione, La Corte di Appello di Firenze, si allinea all’orientamento assunto dalla giurisprudenza di merito e dall’ABF, richiamando, con un primo argomento, la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007 in tema di iusvariandi, e affermando che “una modifica in peius del tasso di interesse rispetto a quanto indicato sul buono è possibile solo con riferimento ad ipotesi di sopravvenienze ministeriali, successive al momento di emissione del buono stesso e non già anche nell’ipotesi in cui il decreto ministeriale indicante un tasso d’interesse divergente rispetto a quello scritto sul buono è precedente rispetto all’emissione”.

Con il secondo argomento, invece, contrasta quanto affermato dalla Cassazione, statuendo che “la mancata indicazione del nuovo rendimento del buono nella stampigliatura degli ultimi dieci anni non costituisce certo una mera imperfezione materiale, ma risulta, invece, una circostanza idonea a ingenerare il ragionevole affidamento del risparmiatore su quanto scritto sul titolo, che ha natura di titolo di legittimazione all’incasso”, specificando, altresì, che la presenza di due diversi tassi d’interesse, che regolano il rendimento del buono, non si pone in contrasto con l’art. 1342 c.c. secondo cui le clausole aggiunte prevalgono su quelle scritte precedentemente, “atteso che la coesistenza di due diversi tassi ben può regolare il rendimento, senza che un tasso debba prevalere sull’altro”.

 

Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo

 

SENTENZA

News

Autore: Di Fluri 17 maggio 2023
CRISI D'IMPRESA_ CONSULENZA CRISI D'IMPRESA_ CONCORDATO MINORE_
Autore: Di Fluri 17 maggio 2023
NULLITA' CONTRATTO CARTA REVOLVING_ DIRITTO BANCARIO_ DIRITTO BANCARIO MILANO_
1 febbraio 2023
SENTENZA LEXITOR ED INTERPRETAZIONE DELL'ART. 125 SEXIES T.U.B._ DIRITTO BANCARIO_ CESSIONE DEL QUINTO E RIMBORSO A NTICIPATO
Mostra altre news
Share by: