OMOLOGAZIONE DELPIANO DEL CONSUMATORE: LA MERITEVOLEZZA DEL SOVRAINDEBITATO.
CASSAZIONE, SEZ. 1, 22 SETTEMBRE 2022, N. 27843
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza del 22 settembre 2022, n. 27843, in tema di omologazione del piano del consumatore sovraindebitato, richiama la previsione dell'art. 12 bis, terzo comma, della Legge n. 3 del 2012, che rende possibile l’omologazione solo in presenza del requisito della “meritevolezza”, ovverosia l’indebitato sarà gravato dall’oneredi provare di aver assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, non riuscendo poi a fronteggiarle a causa di eventi sopravvenuti non imputabili.
Inoltre, laddove il piano del consumatore abbia previsto una qualche forma di soddisfacimento dei creditori chirografari, anche il creditore privilegiato degradato concorrerà nella stessa identica percentuale per la parte non coperta dal valore periziato, in quanto nel cram down il creditore per la parte di credito degradato da privilegiato a chirografario, “resta a tutti gli effetti creditore, sicché, oltre al diritto di voto, ha diritto alla ulteriore soddisfazione che gli spetta, sul residuo credito degradato, in veste di creditore chirografario”.
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