Art. 58 TUB e diritto di credito del cessionario
STUDIO LEGALE DIRITTO BANCARIO MILANO_ OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E DIRITTO DEL CREDITORE CESSIONARIO

Art. 58 TUB e diritto di credito del cessionario
Accade sempre più spesso che i debitori si vedano notificare atti di ingiunzione da società che si dichiarano cessionarie del credito.
La Giurisprudenza sul punto stabilisce che: “L’avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (e/o l'iscrizione nel registro delle imprese) non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto; non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell’atto. Difetta la legittimazione sostanziale della parte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma che non ne fornisce la prova con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
La creditrice – cessionaria di crediti in blocco intervenuta in sostituzione del creditore originario procedente - che non prova la effettiva titolarità del credito deve essere esclusa dalla distribuzione del ricavato dalla vendita”.
Dello stesso avviso è il GDP di Salerno che nella pronuncia allegata ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo in quanto il creditore si era limitato a produrre l’atto di cessione in blocco e non anche la singola cessione da cui derivava il credito.