L’ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA

cd0049de_user • 22 aprile 2022

DIRITTO BANCARIO: ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA


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L’ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA: COMMENTO ALL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BARI DEL 13 GENNAIO 2022

 

https://www.expartedebitoris.it/wp-content/uploads/2022/02/ORDINANZA-2.pdf

 

 

Il Tribunale di Bari, con l’Ordinanza in allegato, conferma la centralità del ricorso ex art. 700 c.p.c. ai fini della tutela del ricorrente in tema di illegittima segnalazione in CR della Banca d’Italia, precisando, altresì, che la segnalazione non opera di diritto, ma necessita di una valutazione preventiva della banca circa l’insolvenza del cliente.

La segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia (CR), avviene quando un cliente, sia esso un consumatore o un’impresa, presenta gravi difficoltà a restituire il proprio debito alla banca.  

L’illegittima segnalazione in Centrale Rischi, si presenta, nei confronti del segnalato, come ostativa per la concessione di ulteriori crediti bancari, nonché per il mantenimento di quelli già concessi, poiché va ad incidere sull’oggettiva valutazione che la banca compie relativamente al merito creditizio del soggetto segnalato.

Il Tribunale, ha precisato che il soggetto segnalante deve verificare, sulla base degli elementi oggettivi a sua disposizione “se il proprio debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere la riscossione del credito a rischio, dovendo tenere conto degli elementi quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito, fermo restando che non possono tali elementi integrare da soli i presupposti per la segnalazione laddove la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilitàTh”.

Il Giudice si è anche espresso relativamente alla sospensione delle rate dei finanziamenti in costanza di legislazione emergenziale, ritenendo responsabile di inadempimento la Banca dinanzi alla richiesta di sospensione delle rate. Nel caso di specie, la società ricorrente, invocando l’applicazione della disciplina di cui al D.L. n. 18/2020, che gli avrebbe permesso la sospensione dei pagamenti scaduti e da scadere, si sarebbe trovata di fronte al parere negativo della Banca, la quale, ritenuto il credito in sofferenza ed escluso dalla norma, dichiarava la decadenza dal termine procedendo alla segnalazione alla C.R..

 

Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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