È NULLA LA CARTELLA ESATTORIA DI MCC PER CARENZA DI TITOLO ESECUTIVO.

cd0049de_user • 11 ottobre 2022

VALIDITA' CARTELLA ESATTORIALE E MEDIO CREDITO CENTRALE

È NULLA LA CARTELLA ESATTORIA DI MCC PER CARENZA DI TITOLO ESECUTIVO.

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO – SENTENZA N.1897 DEL 02.08.22.

 

Con la Sentenza del 02 agosto 2022, n. 1897,il Tribunale di Bergamo,aderendo all’orientamento di altri giudici di merito, ha sottolineato come l’utilizzo del ruolo esattoriale sia soggetto a modalità procedimentali differenziate in relazione alla natura delle somme oggetto di recupero “…segnatamente, il ruolo esattoriale, assume, in via generale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 d.pr. 602/1973, natura di titolo esecutivo e, pertanto, ricompreso nella cartella di pagamento assume natura di titolo esecutivo e precetto. Da tanto consegue che, ai sensi dell’art. 49 d.pr. 602/1973, l’esecuzione esattoriale è fondata esclusivamente sul ruolo. Tale regola generale contempla però una deroga in riferimento alle entrate che si fondino su rapporti di natura privatistica ove il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo.”

Tale deroga, sancita dall’art. 21 del D.Lgs. n. 46/99, prevede che “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall’art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.

Difatti, con la Sentenza allegata, il Giudice ha dichiarato nulla la cartella esattoriale notificata dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione per il recupero del presunto credito di MCC, mediante esecuzione esattoriale, relativo alla garanzia prestata a beneficio di un istituto di credito e a favore di una impresa, a valere sul Fondo di Garanzia PMI.

Pertanto, il ruolo esattoriale, in caso di riscossione di entrate di natura privatistica, non assume natura di titolo esecutivo ma, al contrario, “l’Ente è onerato della precostituzione del titolo e, successivamente all’acquisizione di quest’ultimo, alla emanazione del ruolo e della cartella di pagamento che, in tale fattispecie, assumono natura esclusiva di precetto”.

 

 SENTENZA


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