DIRITTO BANCARIO: NULLITA' DELLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 2 DELLA LEGGE ANTITRUST.
DIRITTO BANCARIO MILANO: Fideiussione omnibus – – Modello ABI – causa nulla – nullità parziale . In merito alle Fideiussioni Modello ABI la GNG Legal Consulting grazie alla competenza dei suoi consulenti riesce a fornire una valutazione circa la nullità contrattuale. Hai sottoscritto una Fideiussione? Valuta l'opportunità di liberarti dagli obblighi.

La Banca d’ Italia, con provvedimento n. 55 del 2005 ha stabilito che le clausole di riviviscenza delle garanzie prestate, di rinuncia del termine di decadenza di cui all’ art. 1957 c.c. e di irripetibilità dei pagamenti in caso di sopravvenuta invalidità o inefficacia dell’ obbligazione principale, previste dal modello Abi dell’ ottobre 2003 per le fideiussioni , sono in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali.
I ferventi dibattiti interpretativi nelle Corti di Merito interessano, principalmente, l’ aspetto della nullità assoluta o parziale delle fideiussioni in cui tali clausole siano presenti.
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 11486 del 30 aprile 2021, nelle more della decisione sulla importante questione, merita però menzione la Sentenza del Tribunale di Napoli del 22 settembre 2021, est. Raffone.
Nel caso sottoposto all’ attenzione del Tribunale vi era una deroga pattizia all’ art. 1957 co. 1 c.c., con conseguente possibilità per la banca di agire nei confronti del fideiussore anche dopo la scadenza dei sei mesi previsti per l’ azione nei confronti del debitore principale. Il Tribunale ha ben chiarito il rapporto tra intesa a monte e contratto di fideiussione, superando quella interpretazione che vuole il contratto valido laddove la causa non sia illecita, ed ha affermato che il contratto di fideiussione in quanto produce effetti pregiudizievoli nei confronti dei un soggetto terzo rispetto all’ intesa “a monte “ vietata è lo strumento attraverso cui si realizzano gli effetti dell’ intesa anticoncorrenziale e che il diritto alla concorrenza mira ad evitare.
Dunque, nei contratti di fideiussioni omnibus, in cui siano presenti clausole che sono espressione di una intesa illecita ex art 2 della Legge 287/1990, si verifica una ipotesi di nullità virtuale ex art 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative di ordine pubblico economico, poiché le banche ( a differenza dell’ impresa “comune”) sono in grado di condizionare l’ offerta in quanto operano, con modelli unilateralmente predisposto, su larga scala, su una porzione significativa del mercato.