DIRITTO BANCARIO - CESSIONE DEL QUINTO : INCIDENZA DELL'ESTINZIONE ANTICIPATA E SUPERAMENTO SOGLIA USURA

. • 20 aprile 2022

La GNG Legal Consulting si occupa anche di tutela del consumatore e di contratti di cessione del quinto. Nel caso in esame si valuta come incide l'estinzione anticipata del contratto sul superamento del tasso soglia usura. La Corte d'Appello ha ritenuto che se non vengono restituite le spese pagate in anticipo le stesse concorreranno al superamento del tasso usura.

USURA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO - ESTINZIONE ANTICIPATA - - CLAUSOLE NULLE - TEG - POLIZZA ASSICURATIVA.

Corte d’Appello di Torino - 16 Giugno 2021.

Pres. Dott. G.A. Morbelli. - Est. Dott. M. L. Coccetti.


Quando un consumatore decide di estinguere anticipatamente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio ha diritto alla restituzione pro quota delle commissioni e dei costi, comprensivi anche dei premi assicurativi, collegati all’erogazione del prestito, pagati in un’unica soluzione ed in funzione della durata del contratto.

Tuttavia, sovente, le Banche e le Società finanziare, all’interno di apposite clausole contenute nei contratti di finanziamento, di fatto, negano al consumatore la possibilità di vedersi restituiti i costi pagati anticipatamente, con la conseguenza che, tali esborsi, non restituiti, vanno poi ad incidere sulla quantificazione del tasso d’interesse causandone un aumento e rendendolo usuraio.

Così la Corte d’Appello di Torino nella recente pronuncia del 16 giugno 2021: “la mutuante ha applicato commissioni ed oneri di cui ha richiesto il pagamento a premio unico anticipato al momento dell’erogazione e previsto una clausola contrattuale che negava, in caso di chiusura anticipata del contratto, la restituzione delle commissioni non maturate: tutto ciò ha comportato che il tasso concordato subisse una variazione in aumento. Dunque l’applicazione di un tasso di interesse illegittimo al momento dell’estinzione dei suddetti contratti è stato determinato da condizioni contrattuali poste in essere unilateralmente dalla mutuante al momento della stipula.”

Essendo l’aumento del tasso determinato da condizioni contrattuali presenti sin dal momento della stipula del contratto di finanziamento, non si configura, quindi, il fenomeno della cd “usura sopravvenuta” e si applicheranno le norme relative alla normativa antiusura contenute nell’art. 1815 c.c.

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