CESSIONE IN BLOCCO DEI CREDITI E PROVA DELLA TITOLARITÀ

Dott.ssa Caterina Condò. • 20 aprile 2022

DIRITTO BANCARIO: CESSIONE DI CREDITI IN BLOCCO E PROVA Cosa fare in caso di ingiunzione di pagamento? E' sempre più frequente la cessione di crediti in blocco soprattutto in caso di inadempimento del debitore. In caso di ingiunzione di pagamento può essere utile verificare la titolarità effettiva del credito per opporsi alle pretese creditorie.

Tribunale Firenze, Sentenza n. 1865/2021 - Dott.ssa Caterina Condò.


La disciplina della cessione dei crediti in blocco prevista dall’art. 58 del T.U.B., equiparando la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale alla notificazione della cessione ai debitori ceduti, ha sicuramente contribuito a snellire la farraginosa procedura delle operazioni di cartolarizzazione del credito.

Se, da un lato, si è semplificato il sistema, da un altro, sono aumentate le contestazioni giudiziali da parte dei debitori ceduti sul difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto nel processo pendente tra cedente e ceduto, il che, ha, inevitabilmente, generato un ampio dibattito sul tema della prova dell’avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione rispetto ai rapporti contestati.

In merito alle cessioni di crediti in blocco e della relativa prova, la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione del 25 novembre 2020 n. 24551) è unanime nel ritenere che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.

In tal senso si è espresso di recente anche il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1865/2021 (in allegato), il quale, stante la specifica eccezione sollevata da parte del debitore ceduto, ha ritenuto che la nuova società cessionaria, intervenuta nel giudizio in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario, per dimostrare la titolarità del diritto vantato, avrebbe dovuto fornire, oltre all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, tutta la documentazione atta a dimostrare e verificare che anche il credito oggetto della controversia rientrasse tra quelli ceduti.

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