CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA: STERILIZZATO IL VOTO DELLA BANCA CHE ABBIA EROGATO UN FINANZIAMENTO NELLA QUASI CERTEZZA DELLA MANCATA RESTITUZIONE E SI SIA GARANTITA CON IPOTECA E FIDEIUSSIONI

Dott.ssa Alessia Cresciullo • 20 aprile 2022

 

CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA: STERILIZZATO IL VOTO DELLA BANCA CHE ABBIA EROGATO UN FINANZIAMENTO NELLA QUASI CERTEZZA DELLA MANCATA RESTITUZIONE E SI SIA GARANTITA CON IPOTECA E FIDEIUSSIONI.

 



Tribunale di Vicenza – Prima Sezione Civile, 27 settembre 2021.

 



http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26039.pdf

 



Con la Sentenza allegata, il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, si è espresso su una complessa tematica relativa ad uno degli aspetti cardine legati alla crisi d’impresa e all’insolvenza.

 

Nel caso di specie, il Giudice ha statuito la sterilizzazione del voto della banca che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124 bis del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

 

Infatti, l’articolo 124 bis T.U.B., dispone che “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

 

La disposizione in esame, dunque, pone come essenziale l’onere di vigilanza dell’ente relativo alla posizione finanziaria del richiedente, in quanto, in caso di inadempimento di quest’ultimo, non rileverà la sua situazione di difficoltà economica esistente al momento della stipula del contratto.

 

Pertanto, se la Banca abbia erogato un finanziamento nella quasi certezza della sua mancata restituzione, essendosi, ad ogni modo, garantita con l’ipoteca e le fideiussioni proprio per questa probabile insolvenza, incorrerà nella sanzione della sterilizzazione del proprio voto.

 

Nel caso esaminato, con riguardo agli atti di frode precludenti l’ammissione alle procedure, il Giudice si è espresso rilevando la già evidente incapacità di far fronte al debito bancario e, pertanto, ha ritenuto di non prendere in considerazione, ai fini del calcolo della maggioranza, il voto dell’istituto di credito, relativo alla parte chirografaria, con conseguente approvazione della proposta di accordo di composizione della crisi.

 

Difatti, la frode del sovraindebitato, impedisce l’accesso alla procedura solo quando è caratterizzata dall'animus nocendi.

 

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