SENTENZA LEXITOR E SUPERAMENTO DELLA DISTINZIONE TRA COSTI RECURRING E UP FRONT

Dott.ssa Alessia Cresciullo • 20 aprile 2022

LA NUOVA LEGGE “SOSTEGNI BIS” N. 106/2021.Sulla Sentenza Lexitor e sul rimborso in caso di estinzione anticipata della cessione del quinto si è pronunciato nuovament eil Tribunal edi Ivrea che ha riconosciuto la piena applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia.


SENTENZA LEXITOR E SUPERAMENTO DELLA DISTINZIONE TRA COSTI RECURRING E UP FRONT: LA NUOVA LEGGE “SOSTEGNI BIS” N. 106/2021.


Tribunale Ordinario di Ivrea - Sezione Civile, 07 dicembre 2021.


Il Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Civile, con la Sentenza in allegato, si è recentemente espresso sull’annosa questione della rimborsabilità dei costi a seguito di estinzione anticipata da parte del consumatore, relativi ad un contratto di finanziamento.

Il Giudice, in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale, ha rimarcato che con la Sentenza della Corte di Giustizia UE del 11.09.2019, c.d. Lexitor, ha ormai perso rilevanza la distinzione tra costi up front, correlati ad attività preliminari all’erogazione del finanziamento, e costi recurring, che, invece, maturano nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, evidenziando che “L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore (Corte di Giustizia 11.09.2019)”.

Specificatamente, la normativa europea impone la restituzione, indipendentemente dalla qualificazione del costo quale up front o recurring, di ogni voce di costo che il consumatore decide di voler anticipatamente rimborsare, secondo un criterio c.d. proporzionale.

A tal riguardo, difatti, l’art. 125 sexies TUB, che costituisce fedele trasposizione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, deve interpretarsi in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia, le cui decisioni, relativamente a ciò che attiene al profilo interpretativo del diritto dell’Unione Europea, sono fonti del diritto sovrannazionale e, pertanto, si pongono come vincolanti per il Giudice nazionale.

Relativamente alle novità introdotte dal Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, il Giudice ha osservato che l’art. 11 octies, statuendo che “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] e le norme secondarie […] vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, andrebbe semplicemente a ribadire “l’applicabilità per i contratti sottoscritti in data antecedente al 25.07.2021 della normativa vigente all’epoca della sottoscrizione e dunque dell’art. 125 sexies cit. nella previgente formulazione, come interpretato – tenuto conto del dovere di interpretazione conforme, possibile nella specie in considerazione del tenore letterale della disposizione in esame (cfr .Corte Costituzionale n. 170/1984 – caso Granital) – proprio alla luce dei principi espressi dalla sentenza Lexitor”.


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