CONTRATTO DI MUTUO: AL VIA LE VERIFICHE SULL’ESATTO RAPPORTO TRA DARE ED AVERE
CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA NEL MUTUO : Negli ultimi anni si è registrato un aumento del contenzioso relativo alle cause aventi ad oggetto i contratti di mutuo, questo perché, di fatto, il consumatore, parte debole del contratto, spesso non viene messo nelle condizioni di comprendere in modo espresso le condizioni economiche effettivamente adottate.

Art. 117 TUB – Consumatore – Banche – Contratti di finanziamento - Capitalizzazione degli interessi – Usura – Trasparenza contrattuale – Taeg.
Tribunale di Lecce - Ordinanza del 15 novembre 2021 - Dott. Pietro Errede
La capitalizzazione composta nel mutuo è un fenomeno di grande attualità per gli operatori del diritto.
Il diffondersi di questo tipo di controversie ha fatto sì che una buona fetta della magistratura ordinaria abbia ritenuto necessario approfondire la questione con particolare riguardo al contenuto dei contratti di mutuo, avvalendosi spesso di Consulenti Tecnici, al fine di poter accertare la correttezza dell’operato delle Banche.
Non da ultimo, a riprova di quanto sopra detto, il Giudice del Tribunale di Lecce, con l’ordinanza del 15 novembre 2021, a proposito di una controversia avente ad oggetto un contratto di mutuo, ha chiesto un’integrazione della consulenza tecnica d’ufficio per verificare l’esatto rapporto tra dare avere tra le parti, ritenendo di dover verificare : «… se il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo per cui è causa è stato realizzato applicando la capitalizzazione semplice degli interessi corrispettivi convenzionali, oppure la capitalizzazione composta degli stessi interessi e se in questo secondo caso sia stato superato il tasso soglia usura vigente all’epoca della sottoscrizione del contratto, il tutto tenendo conto delle formule finanziarie applicabili secondo la Banca d’Italia e della delibera CICR del 9 febbraio 2000. In caso di rilevato superamento del tasso soglia da parte degli interessi corrispettivi capitalizzati in maniera composta, riporti il finanziamento alla gratuità eliminando completamente gli interessi e in relazione al solo capitale quantifichi l’eventuale dare ed avere tra le parti; nel caso in cui non si verifichi l’ipotesi di cui al punto precedente, calcoli il rapporto dare avere in base al piano di ammortamento in capitalizzazione semplice; verifichi la corretta indicazione del TAEG e nel caso in cui riscontri la nullità della clausola ai sensi dell’articolo 125 bis comma sei TUB quantifichi il rapporto di dare avere nei limiti di quanto previsto dal comma sette dello stesso articolo.».
In allegato l’ordinanza: