L’USURA NEI CONTRATTI DI MUTUO: IL VINCOLO DEL PRESTITO ALLA POLIZZA ASSICURATIVA
CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO e USURA: nel contratto di cessione del quinto la polizza assicurativa deve essere calcolata nel tasso di interesse al fine di valutare l superamento del tasso soglia. Il Tribunale di Roma ha condannato la banca alla restituzione dei costi pagati dal consumatore.

L’USURA NEI CONTRATTI DI MUTUO : IL VINCOLO DEL PRESTITO ALLA POLIZZA ASSICURATIVA
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVII Civile, Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. - 20 ottobre 2021.
La polizza assicurativa, che mira a garantire l’erogatore del prestito dall’eventuale inadempienza del cliente, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, deve essere ricompresa nel calcolo del T.E.G. per la determinazione degli interessi dovuti.
Difatti, statuisce la S.C. che “ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità a quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo all’uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito […] e la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo” (Cass. n. 8806/2017 e successive conformi).
Pertanto, la ricomprensione della polizza assicurativa ai fini della determinazione degli interessi dovuti dal mutuatario, rileverà a patto che, nel contratto stipulato, emerga chiaramente la volontà di vincolare il prestito alla sottoscrizione della stessa.