SOVRINDEBITAMENTO E CESSIONE DEL QUINTO
SOVRINDEBITAMENTO E CESSIONE DEL QUINTO: Il consumatore in caso di sovrindebitamento può ricomprendere nall'istanza proposta anche i debiti derivanti da cessione del quinto dello stipendio. Lo ha stabilito il Tribunale di Genova con recente provvedimento.

CESSIONE DEL QUINTO E PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO.
Tribunale di Genova , 24 settembre 2021.
Quando parliamo di cessione del quinto, facciamo riferimento a quel tipo di finanziamento concesso ai lavoratori o ai pensionati dai soggetti finanziatori, quali le banche o altri intermediari finanziari di cui all’art. 106 T.U.B., la cui restituzione è garantita tramite trattenuta diretta sullo stipendio o pensione, fino ad un importo massimo pari a un quinto dell’emolumento.
Il Tribunale di Genova, con il decreto richiamato, si è espresso sull’articolato rapporto che lega la cessione del quinto alle procedure di sovraindebitamento.
Difatti, una questione ricorrente nelle procedure di sovraindebitamento, è quella che riguarda la possibilità o meno per il debitore di ricomprendere, in ciò che offre ai creditori concorsuali, il proprio credito da retribuzione, benché ceduto in precedenza e nei limiti del quinto, ad un soggetto finanziatore.
Il Giudice, in antitesi rispetto all’art.8 comma 1 bis Legge 3/2021, il quale prevede esplicitamente per il solo piano del consumatore la regola della inopponibilità della cessione del quinto, ha statuito, invece, la sua applicazione a tutte le procedure di sovraindebitamento, soprattutto a quella di liquidazione del patrimonio, caratterizzata da una spiccata concorsualità e conformità alla Legge Fallimentare.
Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo