L’ISTANZA DI AUTORIZZAZZIONE A CONTRARRE FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI: PRESUPPOSTI PER L’ACCOGLIMENTO.
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L’ISTANZA DI AUTORIZZAZZIONE A CONTRARRE FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI: PRESUPPOSTI PER L’ACCOGLIMENTO.
TRIBUNALE DI BOLOGNA, 8 NOVEMBRE 2022.
Il Tribunale di Bologna, con il provvedimento allegato, si è espresso in merito alla tematica che ruota attorno alla composizione negoziata.
Specificatamente, quando parliamo di composizione negoziata, facciamo riferimento a quello strumento che si pone come un aiuto nei confronti dell’imprenditore, il quale, prendendo immediata consapevolezza delle proprie situazioni di difficoltà, ha la possibilità di contrastare tempestivamente e professionalmente, grazie anche all’intervento di terzi soggetti, le crisi aziendali.
Il Tribunale, ha quindi statuito che l’istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili avanzata nell’ambito della composizione negoziata della crisi, non è meritevole di accoglimento qualora emerga il concreto pericolo di pregiudicare per il futuro la fattibilità della continuità aziendale tramite la procedura di concordato preventivo “ovvero in ragione dei meccanismi di segregazione patrimoniale previsti a garanzia del finanziatore, il rischio di una destinazione a suo esclusivo vantaggio di risorse altrimenti utilizzabili a beneficio dei creditori in linea con il canone di par condicio nello scenario della liquidazione giudiziale.”