LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA CONFERMA CHE LE SPESE ASSICURATIVE DEBBANO ESSSERE COMPRESE PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO D’INTERESSE EFFETTIVO.
DIRITTO BANCARIO_ CESSIONE DEL QUINTO E USURA_ DIRITTO BANCARIO MILANO_

Con la Sentenza del 07 settembre 2021, n. 2293, la Corte di Appello di Venezia si uniforma alla giurisprudenza maggioritaria che include, per la determinazione del tasso d’interesse affettivo, le spese assicurative in quanto collegate all’erogazione del credito e, pertanto, contemplate dal 4 comma art. 644 c.p.(Cass. Civ. 20 agosto 2020 n. 17466).
Difatti, la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17466/20 ha evidenziato l’irrilevanza delle istruzioni della Banca d’Italia, che fino al dicembre 2009 invitavano le banche, nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, a non considerare gli oneri assicurativi nel calcolo dell’usura, sottolineando che ad essa, invece, compete la rilevazione, sulla base della media registrata, del t.e.g.m. “e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l’usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell’art. 644 c.p.”.
Il Giudice veneziano, ha difatti statuito che sulle predette disposizioni, che costituiscono una mera normativa secondaria, prevale il disposto normativo che espressamente include, per la determinazione del tasso d’interesse effettivo, qualunque spesa con esclusione di quelle per imposte e tasse (art. 644, comma 4 c.p.), purché connessa con la concessione del credito