FRODI HOME BANKING: PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
DIRITTO BANCARIO_ DIRITTO BANCARIO MILANO_ TRUFFE ONLINE E RESPONSABILITA' DELLA BANCA

FRODI HOME BANKING: PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 16417 del 20 maggio 2022
La mancata adozione di adeguati sistemi di sicurezza da parte delle Banche rischia di compromettere la sicurezza delle operazioni degli utenti che si accingono ad utilizzare strumenti elettronici home banking.
In continuità con quanto già stabilito dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità della Banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di suppoorti elettronici, il Collegio, chiamato ad esprimersi sulla responsabilità contrattuale di una Banca a seguito di una truffa informatica subita da un proprio correntista avvenuta mediante la sottrazione illegittima, da parte di soggetti terzi, di una somma di denaro sul conto corrente, ha ritenuto la Banca responsabile del prelievo fraudolento poiché non era stata in grado di adottare particolari sistemi di allerta o di blocco delle operazioni, indispensabili per impedire il verificarsi dell’illecito.
Nella specie, nell’esaminare la condotta tenuta dalle parti, la Cassazione ha evidenziato come di fatto il cliente truffato avesse dimostrato l’inadempienza della Banca per non aver adottato particolari cautele per contrastare il prelievo illecito, differentemente dalla Banca che, invece, si era limitata unicamente a dichiarare la propria estraneità ai fatti senza, tuttavia, fornire alcuna prova circa la correttezza dei propri sistemi di sicurezza e l’ipotetica responsabilità dell’utente.
Si ricorda, infatti, che nell’ambito del rapporto di conto corrente con modalità telematiche la diligenza della Banca deve essere valutata “tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell’accorto banchiere” da qui la responsabilità della stessa di fornire valide prove della riconducibilità al cliente dell’operazione fraudolenta, responsabilità questa che va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente.
Così la Corte “Al riguardo, è da evidenziare che nell’esaminare la condotta delle parti contrattuali, la regola desumibile dall’art. 1218 c.c., va coordinata con l’art. 1176 c.c., quale clausola generale relativa alla diligenza richiesta al debitore per l’adempimento contrattuale…Inoltre, la diligenza esigibile dal professionista o dall’imprenditore, nell’adempimento delle obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta; pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all’adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi (Cass., n. 12407/2020).”