LA PRIMA PRONUNCIA SUL GIUDICATO IMPLICITO DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE UE
TRIBUNALE DI NAPOLI, 04 GIUGNO 2022
Il Tribunale di Napoli, con il provvedimento in oggetto,partendo da quanto sancito dalla Cortedi Giustizia dell’Unione Europea nelle cause C-693/19, C-831/19, si è espresso in materia di superabilità del giudicato implicito.
Difatti, il Giudice napoletano, nel richiamare la giurisprudenza della Corte, ha statuito che, a determinate condizioni, potrebbe rappresentarsi la possibilità di superare il giudicato implicito formatosi nei confronti del consumatore, precisando che “tale sentenza consente, in via diretta, il superamento della preclusione pro iudicato relativa alla sola mancata rilevazione dell’abusività di una clausola contrattuale (mancata abusività accertata in assenza di qualsiasi motivazione). Non ogni clausola contrattuale la cui mancata abusività sia stata valutata in sede monitoria in assenza di qualsiasi motivazionepotrà essere riesaminata (nonostante la irretrattabilità della decisione) per effetto di un rimedio processuale esercitato dal consumatore o di una (doverosa) iniziativa officiosa del giudice…rimanendo fermo il limite dell’oggetto della controversia. In tale oggetto rientra senza dubbio la clausola relativa agli interessi moratori”.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato vessatoria, ai sensi dell’art. 33, comma 2 lettera f del D.lgs. n. 206/05, la clausola del contratto che prevedeva il riconoscimento di interessi moratori sopra la soglia di usura, rilevando “l’abusività della pattuizione come macroscopica, in quanto il tasso di interesse moratorio pattuito risulta ampiamente superiore al tasso soglia previsto per legge”.
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