CRISI D’IMPRESA: COMPOSIZIONE NEGOZIATA E MISURE PROTETTIVE
Il Tribunale di Bergamo con al decisione in esame ha analizzato il rapporto tra le misure protettive stabilite dall’art. 6 del DL 118/21 e le disposizioni stabilite dalla legge fallimentare in ambito di concordato preventivo
Nel caso di specie l’istante chiedeva il divieto per tutti i creditori di iniziare procedure esecutive e la dichiarazione di inefficacia dell’ipoteca giudiziale già iscritta sui beni immobili:
"si domanda che dalla data di deposito dell’istanza presso la Camera di commercio di Bergamo (17.01.2022) e sino a conclusione della procedura ex d.l. 118/2021, tutti i creditori per titolo o causa anteriore al deposito medesimo non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”, soggiungendo, peraltro, la proponente che veniva anche richiesta “sempre in via
principale - ed in analogia con quanto disposto dall’art. 168 l.fall. - tra le misure protettive e cautelari del patrimonio si ritieni doveroso considerare anche la domanda di accertamento e dichiarazione di inefficacia
dell’ipoteca giudiziale iscritta in data 30.12.2021 dal creditore chirografario sui beni immobiliari della “in quanto “le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato” (continuando la numerazione depositata, cfr. doc. allegato sub n. 20 – ispezione telematica ipoteca del 21.01.2022)”;
La richiesta veniva effettuata chiedendo l’applicazione analogica dell’art. 168 Legge fallimentare in materia di concordato preventivo.
Il Giudice ha ritenuto non applicabile tale analogia in quanto le prelazioni ottenute anteriormente alla domanda non sono suscettibili di modifica a seguito della richiesta di misure protettive.
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