CRISI D'IMPRESA: EFFETTI DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA SUL PRIGNORAMENTO IN CORSO
CRISI D'IMPRESA E COMPOSIZIONE NEGOZIATA_ CRISI D'IMPRESA MILANO_ DIRITTO FALLIMENTARE

Il d.l. 118/2021, come convertito in l. 147/2021, all’art. 6 ha previsto che: L'imprenditore puo' chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio”.
Il Giudice dell’esecuzione, analizzata la concessione della misura protettiva adottata dal Tribunale di Milano, ha deciso che la procedura esecutiva già in corso viene esclusivamente sospesa e non annullata.
Sul punto il Giudice dell’esecuzione ha stabilito: “risulta, pertanto, superfluo ribadire che il provvedimento del Tribunale ai sensi dell’art. 7 d.l. 118/2021 giammai potrebbe avere quale effetto quello di privare di efficacia un pignoramento già perfettamente compiuto dal creditore e, conseguentemente, la richiesta di parte debitrice di ottenere la liberazione delle somme già oggetto di pignoramento non può trovare alcun seguito, posto che in ogni caso, contrariamente agli asserti della debitrice, in alcun luogo il d.l. 118/2021 prevede che l’esperto nominato possa avere la disponibilità di fondi “per soddisfare equamente tutti i creditori” non essendo assimilabile tale figura né a un commissario giudiziale, né a un liquidatore giudiziale nell’ambito di un concordato, né tantomeno a un curatore fallimentare” Tribunale di Milano, 27 gennaio 2022 Dr.ssa Rita Bottiglieri