USURA NEL CONTRATTO DI MUTUO E POLIZZA ASSICURATIVA
Al fine di verificare il tasso del contratto di mutuo nel Teg deve essere conteggiata anche l'assicurazione collegata.Questo è il principio dettato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 37058 del 26 novembre 2021

MUTUO USURIO E ASSICURAZIONE COLLEGATA
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 37058 del 26 novembre 2021, ha affrontato nuovamente la questione dell’ assicurazione collegata al contratto di mutuo.
Il provvedimento, seguendo ormai la consolidata giurisprudenza della Corte, Cass. civ., sez. I, 5 aprile 2017; in senso conforme Cass. civ., sez. I, 24 settembre 2018, n. 22458, ha ribadito che al fine della valutazione del superamento del tasso soglia si deve includere nel TEG anche il costo assicurativo quando collegato all’operazione.
Il collegamento si può dimostrare con ogni mezzo ed è presunto quando sussiste la contestualità fra stipula del contratto di mutuo e di assicurazione.
La disposizione da tenere in considerazione, che costituisce la centralità del sistema, è l’art. 644 c.p. senza poter svuotare detta norma dalle istruzioni dettate dalla Banca d’Italia che se contrarie devono essere disapplicate.
La Suprema Corte ritiene che non è possibile neppure richiamare il principio di omogeneità dei termini di comparazione, come sancito dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite, Sent. 18 settembre 2020, n. 19597, e che tale ragionamento deve svolgersi anche rispetto alla mancata rilevazione fino al D.M. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M.